La Florigel Futsal Andria chiede scusa ai propri sostenitori per l’errore commesso in occasione della gara di Turi che ha visto la squadra conquistare sul campo il risultato di 2-2. Il ricorso della società barese ha plausibili giustificazioni, perciò accettiamo il risultato di 6-0 a tavolino comminato dal Giudice Sportivo promettendo che simili situazioni non si verificheranno più.
Ecco la nota ufficiale del Giudice Sportivo:
Gara del 6/ 2/2016 THURIAE – FUTSAL ANDRIA
Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con tempestivo reclamo la società ASD THURIAE proponeva reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara in oggetto, deducendo che la società ASD FUTSAL ANDRIA non aveva schierato in campo almeno un calciatore nato dal 1997 in poi; che la reclamante deduceva che la società ASD FUTSAL ANDRIA, aveva indicato in distinta con il n. 15 il Signor CONFALONE STEFANO (20/03/1997) e che lo stesso non veniva autorizzato a partecipare alla gara in quanto privo del documento di riconoscimento; che detto calciatore subentrava solo al 5′ minuto del secondo tempo, dopo il rituale riconoscimento; tanto premesso, osserva questo GIUDICE SPORTIVO che il reclamo proposto dalla società ASD THURIAE risulta fondato e meritevole di accoglimento. A mente del Comunicato Ufficiale n. 4 del 31/08/2015 del Comitato Regionale Puglia, Delegazione Calcio a Cinque, “Nelle gare dell’ Attivita’ Ufficiale, Stagione Sportiva 2015/2016, alle Società partecipanti ai Campionati Regionali Maschili di Calcio a Cinque di Serie C1, è…, è fatto obbligo d’impiegare nº1 calciatore nato dal 1 Gennaio 1995 in poi e nº1 calciatore nato dal 1 Gennaio 1997 in poi (nulla osta LND del 29 Luglio 2015). L’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza del suddetto calciatore dall’inizio della gara e dell’inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Si precisa che l’inosservanza delle succitate disposizioni da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17 – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva”. Dall’esame degli atti ufficiali e del supplemento arbitrale si evince che il direttore di gara ha autorizzato il calciatore CONFALONE STEFANO n. 15 della società ASD FUTSAL ANDRIA (20/03/1997) ad entrare sul terreno di gioco solo al 5′ del secondo tempo, ovvero dopo che il suddetto calciatore aveva presentato il proprio documento di identità ed aveva consentito il relativo riconoscimento. Per questi motivi, visto ed applicato l’art. 17, comma 5, C.G.S. DELIBERA di comminare alla società ASD FUTSAL ANDRIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 – 0 in favore della società ASD THURIAE; di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso.